informazioni

rimborsi

Caro passeggero, in caso di richiesta di rimborso, la invitiamo a leggere le condizioni riportate qui sotto:

  • SCARICARE IL MODULO IN PDF al termine della pagina
  • COMPILARE la domanda in tutte le sue parti
  • INVIARE il modulo accompagnato dalla copia del titolo di viaggio con raccomandata a: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie – Via Mizzoccola, 9 – 28845 Domodossola (VB), oppure con pec all’indirizzo: socsubalpina@legalmail.it. Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo il cliente ha diritto all’ottenimento di una risposta da parte del Direttore o del Sostituto e dell’eventuale rimborso accordato. Il cliente può, trascorso tale termine, rivolgersi alle autorità di controllo.

CONDIZIONI DI RIMBORSO

 Il viaggiatore può chiedere il rimborso totale del prezzo del biglietto SSIF o, in caso di titolo cumulativo della quota parte di SSIF dello stesso, salvo le deduzioni indicate nei punti successivi, nei seguenti casi per i quali abbia rinunciato al viaggio:

  • a) quando la partenza sia ritardata di almeno un’ora per cause imputabili a SSIF o il treno venga soppresso per cause imputabili a SSIF: nel calcolo non si considera il ritardo causato da corrispondenze e/o accumulato sul tratto svizzero della linea;
  • b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad ordine dell’Autorità Pubblica;
  • c) quando non vi sia posto nella classe per la quale il biglietto è valevole.

Nei casi sopraelencati, il viaggiatore, per poter ottenere il rimborso deve far constatare di essersi presentato al treno facendo apporre sul biglietto il visto del Capo della Stazione prima della partenza del treno per il quale il biglietto è stato acquistato; il viaggiatore deve inoltre, sotto pena di decadenza, presentare domanda di rimborso con le modalità previste all’Art. 12 delle presenti Condizioni.

Il viaggiatore può richiedere il rimborso parziale del prezzo del biglietto SSIF o, in caso di titolo cumulativo della quota parte di SSIF dello stesso, ossia la differenza fra il prezzo pagato 24 e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni indicate nei punti successivi nei seguenti casi per i quali abbia rinunciato a parte del viaggio:

  • a) ad esclusione della cause di forza maggiore quando il viaggiatore non possa proseguire il viaggio a causa di interruzioni per cause di servizio o soppressioni di treni, e non intenda approfittare dei mezzi che SSIF fosse in grado di mettere a sua disposizione; il rimborso potrà altresì venire accordato quando, a causa di ritardo manchi la coincidenza del treno corrispondente, ed il viaggiatore non intenda approfittare di altro treno successivo che, senza maggiore spesa, gli venisse offerto dalla SSIF;
  • b) quando il viaggiatore non possa proseguire il viaggio in seguito ad ordine dell’Autorità Pubblica; Il viaggiatore, per poter ottenere il rimborso, deve fare constatare la mancata prosecuzione del viaggio facendo apporre il visto sul biglietto dal Capo Stazione o dal Capotreno nella stazione in cui il viaggio viene interrotto.

Alcune tipologie di biglietto possono escludere qualsiasi tipologia di rimborso. I servizi di prenotazione non sono mai rimborsabili. In ogni caso sull’ammontare dei rimborsi derivanti da fatto del viaggiatore viene detratto un diritto del 10%, arrotondato alle 0,10 €uro superiori, con un massimo stabilito dalle tariffe in vigore per viaggiatore. Le spese sostenute dalla SSIF per il recapito della somma rimborsata sono a carico del richiedente.

Fermo restando il diritto al trasporto, il viaggiatore può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni. I risarcimenti in caso di ritardo derivante da cause imputabili esclusivamente a SSIF e non derivanti da forza maggiore o da condizioni meteo anomale ricavabili dalle informazioni emanate dalle preposte istituzioni italiane e/o svizzere che possano condizionare la regolarità e la sicurezza dell’esercizio, sono fissati come segue:

  • a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
  • b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Qualora il trasporto riguardi il servizio internazionale il risarcimento è calcolato sulla quota di tariffa di SSIF. I passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire soppressioni di servizio derivante da cause imputabili esclusivamente a SSIF e non derivanti da forza maggiore o da condizioni meteo diverse da quelle normali in funzione della stagione, possono richiedere – 25 durante il periodo di validità del titolo dell’abbonamento – un indennizzo mediante il prolungamento della validità dell’abbonamento pari al numero di giornate di soppressione del servizio. Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo accumulato al di fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. La soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti è pari a 4 EUR. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per biglietti smarriti, distrutti o rubati.

Casi non previsti. Speciali limitazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere stabilite dalle condizioni particolari riguardanti le singole tariffe. SSIF ha facoltà di esaminare ed evadere, in tutto o in parte, richieste di rimborso per i casi di mancato utilizzo di biglietti.

RECLAMO

I reclami o segnalazione di disservizio devono essere inoltrati con raccomandata a:

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie – Via Mizzoccola, 9 – 28845 Domodossola (VB)

oppure con pec all’indirizzo: socsubalpina@legalmail.it entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo il cliente ha diritto all’ottenimento di una risposta da parte del Direttore o del Sostituto e dell’eventuale rimborso accordato. Il cliente può, trascorso tale termine, rivolgersi alle autorità di controllo.

Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro SSIF le azioni basate sulle presenti disposizioni, se l’avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L’avente diritto può però proporre l’azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo stesso, se SSIF la fornisce prima della scadenza dei 30 giorni.

Il reclamo deve riguardare un solo trasporto e deve essere presentato alla Direzione della Società.

Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento. Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dai biglietti di viaggio.

Il reclamo deve essere trasmesso con data certa. L’avente diritto può provare di aver ottemperato alla prescrizione del presente articolo soltanto con la produzione di attestati riconosciuti dalla normativa vigente, salvo il disposto dell’art. 2724 del Codice Civile.

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