informazioni

biciclette

Il trasporto di biciclette è autorizzato in modo limitato,
con carico e scarico in proprio sui treni regionali.

PARTE SVIZZERA (Locarno - Camedo)

  • Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 06.00. Sabato, domenica e festivi nessuna restrizione.
  • Massimo 2 biciclette.
  • Tariffa per la singola bicicletta: prezzo tariffa ridotta per la tratta percorsa (nessun altro titolo di trasporto è valido). Il mancato acquisto del titolo di trasporto per la bicicletta è soggetto al pagamento di una soprattassa di Fr. 75.— più spese amministrative.
  • Le biciclette potranno essere trasportate solo se vi è spazio sufficiente sulla piattaforma, dando la precedenza al trasporto di persone, sedie a rotelle, passeggini, ecc..
  • Le FART non si assumono nessuna responsabilità per danni causati a terzi o alle biciclette.

PARTE ITALIANA (Domodossola - Re)

Sui treni che effettuano servizio Nazionale (Domodossola – Valle Vigezzo) è possibile trasportare la bicicletta (massimo una bicicletta per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri) qualora l’affollamento lo consenta.

Per il trasporto delle biciclette deve essere acquistato l’apposito titolo di viaggio ma il trasporto può essere garantito esclusivamente se le condizioni di spazio lo consentono.

Se la bicicletta è trasportata all’interno dell’apposita sacca il trasporto è gratuito se considerabile bagaglio a mano o bagaglio al seguito con deroga delle dimensioni che potranno essere al massimo pari a cm. 70x110x30. In ogni caso il trasporto delle biciclette non deve arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Nel caso in cui la bicicletta arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di € 8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione di fermata.

Il viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale rotabile e a terzi. I gruppi di almeno 4 persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l’autorizzazione della Direzione il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso. Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti di corsa semplice. Il supplemento bicicletta non è rimborsabile. SSIF non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. SSIF, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione, € 260,00 a bicicletta. Il biglietto non è mai rimborsabile.

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