La legge federale sul trasporto dei viaggiatori distingue sostanzialmente due forme di ritardi: una in cui il viaggio non viene effettuato o viene interrotto (art. 21a LTV) e l’altra in cui il viaggio arriva a destinazione con un ritardo di almeno 60 minuti (art. 21b LTV). Nel primo caso si parla di rimborso, nel secondo caso di indennità.
- Prima della partenza:
- In caso di mancata effettuazione del viaggio: se non effettuate il viaggio perché questo non può più adempiere al suo scopo a causa del ritardo, il prezzo del biglietto viene rimborsato completamente.
- In viaggio:
- Interruzione del viaggio se lo scopo del viaggio viene meno a causa del ritardo (rimborso completo in caso di rientro immediato al luogo di partenza)