informazioni

rimborsi

Caro passeggero, in caso di richiesta di rimborso, la invitiamo a leggere le condizioni riportate qui sotto:

  • COMPILARE il modulo apposito su fartiamo.ch/rimborsi
  • Un rimborso in caso di ritardo deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data del viaggio

CONDIZIONI DI RIMBORSO

La legge federale sul trasporto dei viaggiatori distingue sostanzialmente due forme di ritardi: una in cui il viaggio non viene effettuato o viene interrotto (art. 21a LTV) e l’altra in cui il viaggio arriva a destinazione con un ritardo di almeno 60 minuti (art. 21b LTV). Nel primo caso si parla di rimborso, nel secondo caso di indennità.
  • Prima della partenza:
    • In caso di mancata effettuazione del viaggio: se non effettuate il viaggio perché questo non può più adempiere al suo scopo a causa del ritardo, il prezzo del biglietto viene rimborsato completamente.
  • In viaggio:
    • Interruzione del viaggio se lo scopo del viaggio viene meno a causa del ritardo (rimborso completo in caso di rientro immediato al luogo di partenza)

In viaggio:

  • Proseguimento della corsa in caso di rottura di coincidenza: se proseguite il viaggio nonostante il ritardo o la soppressione di un collegamento con la destinazione, potete farlo con il successivo collegamento idoneo o tramite un percorso alternativo e senza pagare un prezzo di trasporto superiore.
  • Interruzione del viaggio: se il viaggio non può più adempiere al suo scopo a causa del ritardo o della soppressione e dovete interromperlo, il prezzo del biglietto viene rimborsato.

Alcune tipologie di biglietto possono escludere qualsiasi tipologia di rimborso. I servizi di prenotazione non sono mai rimborsabili.

Avete diritto a un’indennità quando raggiungete la vostra destinazione con un ritardo di almeno 1 ora. Come destinazione si considera sempre la stazione di arrivo del vostro viaggio pianificato con i trasporti pubblici svizzeri (anche in caso di collegamenti di cambio). L’importo dell’indennità dipende dal prezzo di trasporto pagato e dalla durata del ritardo. Il diritto all’indennità si applica anche se il ritardo è imputabile a cause di forza maggiore, per esempio a una frana o una caduta massi.

  • 25% del prezzo di trasporto a partire da 60 minuti di ritardo nel luogo di destinazione.
  • 50% del prezzo di trasporto a partire da 120 minuti di ritardo nel luogo di destinazione.
  • Il calcolo dell’indennità viene effettuato sulla base del prezzo di trasporto effettivamente pagato per il collegamento in ritardo. Ad es. per un biglietto di andata e ritorno, viene usato come base il prezzo di una corsa semplice.

Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per biglietti smarriti, distrutti o rubati.

RECLAMO

I reclami o segnalazione di disservizio devono essere inoltrati tramite l’apposito formulario su fartiamo.ch.

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dai biglietti di viaggio.

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